Attestato di Prestazione Energetica (APE) - Cose da sapere

Cos'è

L' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell'acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico. L' Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

Leggi e normative

Le normative dipendono da direttive europee, da una legge nazionale fondamentale in materia di certificazione energetica (D. Lgs 192/05) e da una serie di leggi regionali che disciplinano i singoli territori

NORMATIVA EUROPEA

  1. Direttiva 91-2002 CE
  2. Direttiva 28-2009 CE
  3. Direttiva 31-2010 CE EPBD Energy Performance Building Directive

NORMATIVA ITALIANA

  1. D.Lgs 192 del 19/08/2005 Legge fondamentale sulla Certificazione Energetica
  2. DM 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - recepisce il DLgs 192/2005, conclude il periodo transitorio e delinea le linee guida per la certificazione energetica degli edifici
  3. Legge 10/91 Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - Prima legge italiana che si occupa di risparmio energetico e tenta di razionalizzare il problema dei consumi e delle fonti rinnovabili di energia.
Per accertarsi della validità dell'APE (10 anni se sono rispettate le norme sul risparmio energetico) è importante conoscere la normativa relativa agli impianti termici DPR 74/2013

Per approfondi e la tematica sulle detrazioni è possibile visitare la pagina dedicata dell'ENEA o visitare la Guida dell'Agenzia delle Entrate che viene costantemente aggiornata

Particolarmente numerosi sono gli interventi normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni in materia, per avere un quadro completo consiglio di leggere questo approfondimento: Dalla direttiva europea EPBD all'APE: un percorso con tanti salti

L'APE viene redatto da un "soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. Circa la metà delle Regioni italiane ancora non hanno adottato delle normative proprie, in questo caso la legge vigente è quella nazionale

Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere ed il geometra.La legge guida nazionale prevede che il certificatore sia un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti. Quindi in assenza di una normativa regionale possono effettuare certificati ingegneri iscritti all'ordine di appartenza.

Obbligatorietà

I casi in cui bisogna affidare l'incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) APE (Attestato di Certificazione Energetica) sono diversi e spesso poco chiari perché oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni.

La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi (aggiornamento Ottobre 2014):

  1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
  2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
  3. Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  4. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)
  5. Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
  6. Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio
  7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
  8. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici
L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso do sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall'APE (attestato di prestazione energetica). Mentre l'AQE (attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l'APE

1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)

Prima del trasferimento dell'immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l'APE andrà consegnato al nuovo proprietario. Nel contratto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile. Inoltre l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05). Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i 3000 ed i 18000 euro. E' stata eliminata la nullità dell'atto in caso di mancata allegazione.

2. Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto, assegnazione alloggi, etc)

Nel D.Lgs 192/05 non si cita se in caso di trasferimento a titolo gratuito sia obbligatorio dotare l'immobile di APE ma secondo l'applicazione vigente (come indicato nello studio del Notariato), anche se non esistono specifiche sanzioni, bisogna dotare l'immobile di APE anche in caso di donazione.

3. Affitto di edifici o singole unità immobiliari

Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l'APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto.

Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all'affittuario al momento della registrazione del contratto.

Le conseguenze sono particolarmente onerose, se non si ha l'APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione è ridotta alla metà.
I controlli e le sanzioni possono essere commissurate direttamente dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Da alcuni mesi al momento della registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, gli impiegati richiedono di visionare l'APE.

4. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)

Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d'informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell'involucro e la classe energetica corrispondente. Quindi, affinché l'annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell'attestato prima della pubblicazione. Le sanzioni per il responsabile dell'annuncio arrivano a 3000 euro.

5. Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori

La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L'obiettivo è quello di controllare l'effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L'acquirente può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento asseverato che definisce la classe energetica. La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l'APE. L'attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori). La procedura va compiuta anche in caso di "ristrutturazioni importanti" (interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro) e interventi di "demolizione-ricostruzione".

6. Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio

Il concetto di "ristrutturazione importante" è una delle principali modifiche del DL 63/2013. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'edificio. I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc. Anche interventi che ricadono nella categoria "manutenzione ordinaria" possono essere ricondotti, dal punto di vista della normatica energetica, alla "ristrutturazione importante". Ad ogni "ristrutturazione importante" bisognerà dotare l'immobile di APE.

7. Edifici pubblici ed aperti al pubblico

In edifici pubblici ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 500mq bisogna realizzare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) entro il 5 Ottobre 2013 (120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto 63/2013). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma prevede che l'attestato venga affisso all'ingresso dell'edificio.
Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE).

8. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici

In caso di nuovi contratti o rinnovi di gestione di impianti climatici in edifici pubblici bisogna dotare l'immobile di attestato di prestazione energetica.

CASI DI ESCLUSIONE DELL'APE

I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005:
  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
  • edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose