Attestati di Prestazione Energetica(APE)
Realizziamo in
tempi rapidi Attestati di Prestazione Energetica (APE) in provincia dell'Aquila.
Il nostro lavoro è rapido, accurato, senza intermediazioni, trasparente e professionale.
Siamo tecnici abilitati come certificatori energetici secondo il DLgs 192/05.
Redigiamo l'attestato anche per negozi, uffici, scuole, condomini, società di gestione immobiliare.
L' A.P.E. (prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E.) è un documento che descrive
le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di
controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici.
Al momento dell'acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare
sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico.
L' Attestato di Prestazione Energetica (APE) non va confuso con l' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).
L'APE viene redatto da un "
soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico.
Per
informazioni dettagliate sull'Attestato di Prestazione Energetica vi invitiamo a visitare il seguente link alla sezione del
nostro sito interamente dedicata all'argomento:
"Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Impianti solari termici
Realizziamo impianti solari termici in provincia dell'Aquila.
Realizzare un impianto solare termico vi consente di produrre acqua calda per servizi sanitari, per riscaldamento ambientale e per processi produttivi,
utilizzando l'energia termica irraggiata giornalmente dal Sole.
Abbinando un impianto solare termico all'impianto termico esistente (caldaia, pompa di calore, etc...) è inoltre possibile aumentare in maniera considerevole
il rendimento del sistema di produzione calore, riducendone conseguentemente i consumi di energia primaria (gas metano, GPL, gasolio, energia elettrica, etc.).
L'impianto solare termico è un dispositivo che
assorbe l'energia solare e la trasforma in energia termica, utilizzata per produrre acqua calda, senza emissioni inquinanti.
La tecnologia solare termica genera un risparmio economico associato al mancato utilizzo di fonti energetiche tradizionali (energia elettrica o combustibili fossili).
Gli impianti solari termici possono essere suddivisi in due categorie principali:
-
Impianti a circolazione naturale: soluzioni impiantistiche, interamente istallate in esterno, semplici, compatte ed economiche, adatte per impianti di piccole dimensioni.
In questa tipologia il serbatoio di accumulo è posizionato sopra al collettore solare e la circolazione del fluido è garantita grazie al progressivo riscaldamento del fluido.
-
Impianti a circolazione forzata: soluzioni dedicate ad impianti di taglia medio-grande, in previsione di un utilizzo continuo durante tutto il corso dell'anno.
Sono caratterizzati dalla presenza di un serbatoio esterno in grado di accumulare acqua calda e/o fluido riscaldato. Questa tipologia garantisce una migliore
integrazione architettonica ed un migliore risultato estetico, consentendo di collocare il serbatoio in un idoneo locale tecnico.
Facendo riferimento alle piccole applicazioni e a moduli piani, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 1 mq ogni 70-100 litri di acqua calda richiesta.
Incentivi
Facendo riferimento alle piccole applicazioni e a moduli piani, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 1 mq ogni 70-100 litri di acqua calda richiesta.
Chi installa un impianto solare termico può usufruire delle detrazioni fiscali IRPEF per recuperare il 65% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto.
Le detrazioni fiscali per gli impianti solari termici sono quelle previste per "interventi di efficienza energetica". Il solare termico rientra tra le tipologie di interventi riconosciuti.
Coloro che intendono realizzare un impianto solare termico entro il 31 dicembre 2014, oltre a pagare l'IVA al 10% (iva agevolata), possono detrarre dalle tasse il 65% dei costi di realizzazione,
fino ad un massimo di 60.000 euro di spesa. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Vediamo subito un
esempio pratico:
"Per un impianto solare termico domestico (kit composto da 2 collettori solari e da un bollitore da 300 litri, circa 5 mq di superficie occupata) che oggi può costare sui 5.000 euro "chiavi in mano" con IVA al 10% compresa,
puoi recuperare annualmente dalle dichiarazioni dei redditi 325 euro ogni anno. Cioè la restituzione di 3.250 euro (il 65%) in 10 anni. Restituzione che avviene tramite detrazione fiscale IRPEF."
La detrazione del 65% è valida per le spese sostenute entro il 31/12/14. Dal primo gennaio 2015 la detrazione scenderà al 50%, mentre dal primo gennaio 2016 è prevista la fine dell'agevolazione, salvo eventuali proroghe.
Impianti fotovoltaici
Realizziamo impianti fotovoltaici a L'Aquila e provincia.
Un impianto fotovoltaico è un impianto per la produzione di energia elettrica.
La tecnologia fotovoltaica permette di trasformare direttamente l'energia solare incidente sulla superficie terrestre in energia elettrica, sfruttando le proprietà del silicio, un elemento semiconduttore molto usato in tutti i dispositivi elettronici.
Installare un impianto fotovoltaico sulla propria casa non è una "spesa", come comprare un elettrodomestico o un'automobile, ma un investimento.
In termini economici, l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico sul tetto di una casa genera ricavi superiori all'esborso necessario per installarlo e mantenerlo.
I COMPONENTI DI UN IMPIANTO
I moduli fotovoltaici
Costituiscono l'elemento principale dell'impianto in quanto la loro esposizione alla radiazione solare determina la produzione di energia elettrica (in corrente continua). All'interno del modulo ci sono le celle
fotovoltaiche, generalmente costituite da sottilissime "fette" di silicio che, opportunamente trattate, danno luogo alla conversione diretta dell'energia luminosa in energia elettrica. Sulla base delle caratteristiche
della cella si parla di celle a silicio monocristallino (la cella è ricavata da un lingotto in cui gli atomi di silicio sono disposti a costituire un unico cristallo), celle a silicio policristallino (analoghe alle monocristalline,
con gli atomi di silicio comunque ordinati ma a costituire molti cristalli uniti fra loro) e celle a film sottile o "thin film" (utilizzano materiali semiconduttori "sottili" depositati direttamente su materiali vari di supporto
come il vetro o il metallo). Queste tre tipologie di celle, e conseguentemente i moduli da esse ricavate, si differenziano per svariate ragioni fra le quali l'aspetto esteriore e l'efficienza, quest'ultima via decrescente
passando dalla tecnologia monocristallina a quelle a film sottile. Ciò significa che a parità di potenza dell'impianto fotovoltaico, lo spazio occupato da un impianto a film sottile è superiore rispetto a quello in
silicio policristallino.Nondimeno gli impianti a film sottile presentano alcuni vantaggi fra i quali un aspetto più uniforme che consente in genere un migliore inserimento nel contesto esistente. I moduli fotovoltaici
più diffusi sono rettangolari delle dimensioni di 1-1,5 m2, le celle sono superiormente protette da un vetro con particolari caratteristiche di resistenza e trasparenza, il peso si aggira intorno ai 15/20 kg.
La potenzialità del modulo si esprime in "watt di picco" (Wp) il cui valore indica la quantità di energia che il modulo è in grado di produrre nell'unità di tempo in condizioni standard di irraggiamento solare e
temperatura che corrispondano indicativamente a quelle riscontrabili a mezzogiorno di una giornata fredda e soleggiata. Generalmente i moduli fotovoltaici per le applicazioni trattate in questa guida hanno potenze comprese fra 100 e 300 Wp.
Strutture di sostegno dei moduli
Sono le strutture che sorreggono i moduli e provvedono al loro orientamento, dando un'inclinazione rispetto al piano orizzontale. In Italia l'inclinazione ottimale è di circa 30 gradi. Le strutture possono essere in acciaio zincato a caldo o in alluminio,
e vengono vincolate sulla superficie di installazione mediante degli ancoraggi o delle zavorre. Alcuni impianti fotovoltaici utilizzano delle strutture di sostegno che durante l'arco della giornata cambiano l'inclinazione e l'orientamento dei moduli fotovoltaici.
Questa funzione permette all'impianto fotovoltaico di seguire il percorso del sole durante le ore della giornata e conseguentemente di aumentare la produzione di energia elettrica.
Questo tipo di strutture, il cui movimento prende spunto da quello dei girasoli, vengono chiamate "inseguitori" o "tracker".
Inverter
E' un dispositivo elettronico che consente di adeguare l'energia elettrica prodotta dai moduli alle esigenze delle apparecchiature elettriche e della rete, operando la conversione da corrente continua a corrente
alternata con una frequenza di 50 Hz. Normalmente gli inverter incorporano dei dispositivi di protezione e interfaccia che determinano lo spegnimento dell'impianto in caso di black-out o di disturbi della rete.
Sistema di Controllo
E' un dispositivo elettronico che comunica con l'inverter e con eventuali sensori accessori (misure metereologiche ed elettriche). Mediante tale apparecchiatura è possibile tenere sotto controllo il
funzionamento dell'impianto, registrare le misure su un PC e visualizzare alcune grandezze caratteristiche su schermi o display luminosi. Esistono anche applicazioni più sofisticate che consentono di inviare dati e l'eventuale presenza di guasti via internet, e-mail, SMS.
Misuratori di energia
Sono degli apparati che vengono installati sulle linee elettriche e misurano l'energia che li attraversa, ad esempio vengono utilizzati per conteggiare l'energia prodotta dall'impianto e quella immessa in rete.
INCENTIVI
In Italia, da settembre 2005, è attivo un meccanismo di incentivazione, definito "Conto Energia", che remunera la produzione di energia elettrica ottenuta tramite impianti fotovoltaici.
Il decreto ministeriale che regola tale meccanismo, è stato soggetto a modifiche importanti nel corso degli anni, l'ultimo è del luglio 2012 ("Quinto Conto Energia").
La caratteristica fondamentale di questo sistema di incentivazione è quella di remunerare l'energia prodotta dall'impianto con una tariffa incentivante.
In altre parole è come se lo Stato riconoscesse ai cittadini e alle aziende proprietari di impianti fotovoltaici un contributo sulla produzione di energia elettrica.
Tale energia è misurata in kWh (chilowattora). La tariffa incentivante può essere concessa
a tutti gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore ad 1 kWp e l'ente pubblico preposto ad erogare questo incentivo è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Per l'ottenimento di questi incentivi, il Soggetto Responsabile dell'impianto è tenuto ad inviare al GSE la richiesta della tariffa incentivante completa di tutte le informazioni
di cui all'allegato 3-B del Decreto, entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto caricata dal Gestore di rete sul sistema informatico GAUDI'.
Il mancato rispetto di tali termini comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e quella di comunicazione al GSE,
fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
Gli impianti solari fotovoltaici vengono ancora distinti tra impianti "su edificio", premiati più generosamente e "altri impianti". Le tariffe per impianti che vanno a sostituire le coperture di
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline e per impianti realizzati su fabbricati rurali, saranno pari alla media aritmetica fra quelle spettanti agli impianti fotovoltaici realizzati
su edifici" e quelle per "altri impianti fotovoltaici".
AUTORIZZAZIONI
Nei casi in cui l'immobile non sia in una zonasottoposta a vincoli (di tipo ambientale, storico, artistico, paesaggistico...), l'impianto fotovoltaico può essere installato senza alcuna autorizzazione;
è sufficiente una semplice dichiarazione di inizio attività, come richiesto per qualsiasi tipo di lavoro di manutenzione straordinaria. Se si tratta di un edificio in costruzione è preferibile
integrare l'impianto fotovoltaico nella licenza stessa dell'edificio in costruzione. Qualora l'impianto venga installato in un'area protetta, bisognerà richiedere all'autorità competente sul territorio
(l'ente locale, l'ente parco, la sovrintendenza ai beni culturali,...) un "nulla osta". E' sempre consigliato informarsi presso gli uffici comunali per verificare che non ci siano ulteriori problemi.
Quanto sopra si riferisce solo ai piccoli impianti (fino a 20 kWp). Per impianti più grandi, l'iter autorizzativo può essere più complesso.
Progettazione interni
Lo studio progetta e realizza design per interni con soluzioni innovative e all'avanguardia nelle tecniche e del design.
Valorizziamo il tuo ambiente; ci orienteremo insieme per fare in modo che ogni elemento sia in sintonia con i tuoi desideri.
Cosa facciamo:
- organizzazione degli spazi e loro funzionalità
- progettazione dei percorsi interni e gestione dell'esposizione
- analisi sulle forme ed i colori degli spazi da allestire
- scelta dei materiali e complementi adatti ad ogni spazio
- tecniche di progettazione per diversi ambienti
- tipologie residenziali
- bioarchitettura ed eco-design
Se vuoi realizzare con noi il tuo ambiente contattaci per un preventivo ed una consulenza gratuiti.
Sicurezza nei cantieri
Lo studio è accreditato come
"coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera", quindi:
- redige il piano di sicurezza e di coordinamento
-
predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[..].
-
verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
-
verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
Assicura la coerenza con quest'ultimo e, ove previsto, adegua il piano di sicurezza, di coordinamento, e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza
-
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
-
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
-
segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano e propone la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
-
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
Lo studio offre le competenze necessarie per far fronte alle novità introdotte dal nuovo
D.Lgs 81/2008. Rispetto alla legge 626/1994, il D.Lgs. 81/2008 ha aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia
per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni.
In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Per
cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei
lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione,
la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura,
in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
Non sono inclusi in questa definizione tutte le attività svolte nella in ambito minerario, nel settore dell'estrazione e dell'immagazzinamento degli idrocarburi,
le attività esercitate in mare, e quelle che riguardano la televisione, il cinema o il teatro, a patto che non richiedano l'installazione di un cantiere.
Il
Testo Unico ha introdotto anche una
serie di novità che riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione:
- il responsabile dei lavori può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che già in precedenza non poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può nemmeno svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di
impresa affidataria, e di
committente. La prima è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata,
può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Il secondo è invece la persona che commissiona la realizzazione del lavoro.
Tra gli
obblighi principali del committente o del responsabile dei lavori, rientrano:
- il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela nelle fasi di progettazione dell'opera, per consentire di pianificare i lavori tenendo conto degli spazi e delle tecniche necessarie alla salvaguardia dei lavoratori che svolgeranno successivamente le attività all'interno del cantiere;
- la nomina del CSP, se all'interno del cantiere deve operare più di un'impresa;
- la constatazione dell'idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle imprese e delle imprese stesse che partecipano ai lavori all'interno del cantiere;
- la comunicazione all'amministrazione comunale di appartenenza, insieme alla denuncia di inizio attività (DIA), dei nominativi delle imprese che svolgono i lavori;
- la nomina del CSE, precedente l'inizio dell'esecuzione dei lavori, se sin dal principio sono richieste più imprese ad eseguire i lavori.
Infine sul committente o sul responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo, cioè la comunicazione, in un periodo anteriore all'inizio dei lavori, della
notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Questa notifica rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Pratiche catastali
Si eseguono le seguenti pratiche catastali:
DOCFA(DOcumenti Catasto FAbbricati) è una procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali e per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello
di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana". Con tale modello si possono presentare al Catasto:
- Nuovi accatastamenti (dichiarazione rese per edificazione di nuovi fabbricati o ricostruzioni ex novo o ampliamenti);
- Variazioni catastali di edifici esistenti (quali destinazioni d'uso, divisione, frazionamenti, ampliamenti, ristrutturazioni ed altre variazioni).
PREGEO (PREtrattamento atti GEOmetrici) permette ai tecnici professionisti (Dottori Agronomi, Geometri, Periti, Ingegneri e Architetti) di eseguire gli aggiornamenti cartografici e censuari relativi agli immobili
In particolare, mediante il software Pregeo, si effettuano:
- il tipo mappale (inserimento in mappa di nuovi edifici)
- il tipo particellare
- il tipo di frazionamento (divisione di particelle catastali)
VOLTURE
La voltura catastale permette di aggiornare i nominativi dei proprietari di un immobile nella banca dati del catasto.
Modelli di Voltura:
A seconda dei beni immobili che dobbiamo volturare dovremmo utilizzare diversi modelli. Il modello di voltura per il catasto
terreni si chiama
13TP mentre il modulo per la voltura catastale all' urbano
98TP.
I moduli cartacei sono costituiti da un foglio in formato A/3 che piegato costituirà 4 pagine.
Nella prima pagina si inseriranno i dati dell'erede o coerede dichiarante. All' interno invece andranno indicati i beni oggetto di trasferimento.
Nell' ultima pagina si inseriranno indirizzo del dichiarante ed in ultimo la firma.
Attualmente la voltura si può presentare anche su supporto informatico. Si consiglia quest ultimo sistema sia per praticità che per
celerità nell'aggiornamento dei dati nel database catastale. Se presentiamo, infatti, la nostra voltura sui moduli cartacei probabilmente
la banca dati catastale verr` aggiornata dopo 15 giorni, o anche di più...dipende un pò dai tempi dei vari uffici catastali. Ovviamente più
un ufficio è oberato di lavoro e maggiore sarà il tempo per l'aggiornamento.
Presentando la voltura con supporto informatico l'aggiornamento della banca dati catastale è istantaneo. Per tale motivo si consiglia usare questo sistema.
Per la presentazione della voltura su supporto informatico è necessario avere installato sul proprio pc un piccolo software ministeriale chiamato: VOLTURA
CALCOLO MILLESIMI CONDOMINIALI
Le tabelle millesimali sono previste e disciplinate dagli artt. 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, i quali stabiliscono che il regolamento
di condominio precisi il valore proporzionale di ciascun piano o porzione di esso e che tali valori siano espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento stesso.
Le tabelle devono ragguagliare, ponendoli su di un'unica base, i valori delle proprietà esclusive, consentendo di ripartire le spese tra i condomini in modo unitario.
Oltre la tabella che attiene alla proprietà generale e che viene normalmente indicata con la lettera A, esistono ulteriori tabelle, che vengono predisposte per ripartire,
sulla base dei criteri di legge, le spese di singoli servizi.
La determinazione dei valori è un'operazione tecnica, che deve essere compiuta misurando la superficie reale di ogni unità immobiliare e ragguagliandola, in millesimi, al volume totale dell'edificio.
Restano escluse dal calcolo parti esterne al fabbricato e non edificate [es. i giardini]. Nell'accertamento dei valori non si tiene conto dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano.
Il calcolo, di solito, viene fatto moltiplicando la superficie reale dell'appartamento per dei coefficienti di riduzione (o in qualche caso di aumento) che modificano i metri quadri in funzione
dell'effettivo utilizzo della superficie dell'appartamento. Questi coefficienti di solito vanno da 0,20 a 1,20 e sono scelti dal tecnico sulla base della sua esperienza o rifacendosi a delle tabelle,
in particolare alla circolare ministeriale n. 12480 del 26/3/1966 (che aggiorna e sostituisce la precedente n. 9400 del 1/7/1926) e n. 2945/1993
Impianti elettrici
Progettiamo impianti elettrici a L'Aquila e provincia. Gli impianti vengono progettati e realizzati "su misura", dalla specifica esigenza del Cliente si elabora la soluzione più adatta, si scelgono i materiali da utilizzare, si delineano le fasi di lavorazione e si redigono i documenti necessari;
particolare attenzione è rivolta alle normative vigenti, costantemente monitorate.
Progettiamo nuovi impianti, dal singolo appartamento ad interi complessi abitativi così come l'adeguamento alle nuove normative di impianti esistenti.
L'impianto elettrico è composto da una serie di componenti fondamentali per il funzionamento del circuito stesso e da una dotazione che varia secondo
l'ampiezza della casa. Per gli impianti elettrici nuovi la norma fissa tre livelli qualitativi. L'impianto elettrico ` regolato dalla norma Cei 64-8 e dalla variante V3 del 2011 alla norma stessa.
Con questa variante vengono dettate le regole precise sui limiti minimi prestazionali degli impianti elettrici per le nuove installazioni. Il primo aspetto da segnalare è che la potenza contrattuale impegnata,
fornita al privato dall'azienda elettrica prescelta, viene diversificata in base alla superficie della casa: 3 kW (valore minimo per superfici fino a 75 mq) e 6 kW (valore minimo per superfici oltre i 75 mq).
Naturalmente non è detto che l'utente debba impegnare i valori indicati, però l'impianto elettrico deve essere predisposto per accettare almeno queste potenze impegnate.
Per quanto riguarda invece gli impianti elettrici esistenti, in genere dimensionati per 3 kW di potenza impegnata secondo la vecchia prassi, nel caso ci sia un utilizzo superiore di energia elettrica all'interno
dello spazio domestico (per esempio si installa un piano cottura a induzione al posto dei classici fornelli a gas) si può incrementare l'utenza da 3kW a 4,5 kW o addirittura a 6 kW, tramite richiesta al gestore.